| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 17/05/1977 n. 77/388/CEE3. Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell’anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo delle autorità fiscali, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti. La fissazione del prorata definito, che è determinato per ogni anno durante l’anno successivo, comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria. Articolo 20 - Rettifica delle deduzioni 1. La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli Stati membri, in particolare: a) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto; b) quando, successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle deduzione, in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo; tuttavia, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite, in caso di distribuzione, perdita o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonchù in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto. 2. Per quanto riguarda i beni d’investimento, la rettifica, deve essere ripartita su cinque anni, compreso l’anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati. Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell’imposta che grava sui beni in questione. Essa è eseguita secondo la variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all’anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati. In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni. Per quanto riguarda i beni d’investimento immobili, il periodo da assumere come base per il calcolo della rettifica può essere portato fino a 10 anno. 3. In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d’investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un’attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica. Si presume che tale attività economica sia interamente soggetta all’imposta quando la cessione del bene di cui trattasi è soggetta qualora la cessione sia esente. La rettifica è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica. Tuttavia gli Stati membri possono in quest’ultimo caso non esigere un rettifica qualora l’acquirente sia un soggetto passivo che adibisca i beni d’investimento in questione solo ad operazioni che danno luogo a deduzione dell’imposta sul valore aggiunta. 4. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono: -definire il concetto di beni d’investimento; - indicare l’ammontare di imposta che deve essere presa in considerazione per la rettifica per la rettifica; -adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato; -consentire semplificazioni amministrative. 5. Qualora in uno stato membro gli effetti pratici dell’applicazione dei paragrafi 2 e 3 siano irrilevanti, tenuto conto dell’incidenza globale dell’imposta nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo, tale Stato può, previo espletamento della consultazione di cui all’articolo 29, rinunciare all’applicazione di questi paragrafi purchù non ne risultino distorsioni di concorrenza. 6. Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato. CAPO XII DEBITORI DELL’IMPOSTA Articolo 21 - Debitori dell’imposta verso l’Erario L’imposta sul valore aggiunto è dovuta: 1. in regime interno: a) dai soggetti passivi che eseguono un’operazione imponibile diversa da quelle previste dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera e ), eseguite da un soggetto passivo residente all’estero. Quando l’operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all’estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l’imposta è dovuta da una persone diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell’operazione imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell’imposta; b) dal destinatario di un servizio di cui al’articolo 9, paragrafo 2, lettera e ), prestato da un soggetto passivo residente all’estero; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell’imposta; c) dunque indichi l’imposta sul valore aggiunto in una fattura o in una altro documento che ne fa le veci. 2. All’importazione: dalla / e persona / e designata / e o riconosciuta / e dallo Stato membro di importazione. CAPO XIII OBBLIGHI DEI DEBITORI D’IMPOSTA Articolo 22 - Obblighi nel regime interno 1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. 2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell’amministrazione fiscale. 3. a) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un documento equivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto passivo, e conservare copia di tutti i documenti emessi. Parimenti, ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o ultimata la prestazione di servizi. b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell’imposta corrispondente per ogni aliquota diversa, nonchù, se del caso, l’esenzione. c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura. 4. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superate di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, non comunque superiori ad un anno. Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle deduzioni da operarsi, compreso - eventualmente e qualora risulti necessario per fissare la base imponibile - l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonchù l’importo globale delle operazioni esenti. 5. Ogni soggetto passivo deve pagare l’importo netto dell’imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un’altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori. 6. Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi per eventuali rettifiche. 7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù le persone che conformemente all’articolo 21, punto 1, lettere a) e b ), sono considerate debitrici dell’imposta luogo di un soggetto passivo residente all’estero o che sono tenute in solido al suo pagamento, assolvano agli obblighi di dichiarazione di pagamento summenzionati. 8. Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi. 9. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi: -da taluni obblighi; -da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni esenti; -dal pagamento dell’imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante. Articolo 23 - Obblighi all’importazione Per quanto riguarda le importazioni di merci, gli stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento. In particolare gli Stati membri possono stabilire che l’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’importazione di merci effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d’imposta o da talune categorie di essi non sia pagata all’atto dell’importazione, a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta conformemente all’articolo 22, paragrafo 4. CAPO XIV REGIMI PARTICOLARI Articolo 24 - Regime particolare delle piccole imprese 1. Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggetare al regime normale dell’imposta le piccole imprese, data la loro attività o struttura, hanno la facoltà nei limiti e alle condizioni da essi fissati - ma ferma restando la consultazione di cui all’articolo 29 - di applicare modalità semplificate di imposizione e riscossione dell’imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell’imposta. 2. Fino alla data che il Consiglio fisserà all’unanimità su proposta della Commissione e che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all’importazione e degli sgravi all’esportazione per gli scambi tra gli Stati membri: a) gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 14 della seconda direttiva del Consiglio dell’11 aprile 1967 per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell’imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d’applicazione se esse sono conformi al sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Gli Stati membri che applicano una franchigia dall’imposta ai soggetti passivi la cui cifra d’affari annua e inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell’adozione della presente direttiva, possono aumentare tale franchigia portando il massimale suddetto fino a 5 000 unità di conto europee. Gli Stati membri che applicano una riduzione decrescente dell’imposta non possono nù elevare il limite superiore della suddetta riduzione nù rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione; b) gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà, possono conce dere una franchigia dall’imposta ai soggetti passivi la cui cifra d’affari annua è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell’adozione della presente direttiva. Essi possono applicare eventualmente una riduzione decrescente dell’imposta ai soggetti passivi la cui cifra d’affari annua supera il massimale fissato da questi Stati per l’applicazione della franchigia; c) gli Stati membri che applicano una franchigia dall’imposta ai soggetti passivi la cui cifra d’affari annua è pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell’adozione della presente direttiva, possono aumentarla per mantenere il valore reale. 3. Le nozioni di franchigia e di riduzione decrescente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere operazioni dal regime previsto al paragrafo 2. In ogni caso, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili alle operazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|